Deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025: Criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del DM n.120/2014.
La norma richiamata stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 212,
comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto della normativa sul trasporto merci, le
imprese iscritte nelle categorie 4 e 5 possono svolgere anche le attività riconducibili
alle categorie 2-bis e 3-bis, purché tali attività non comportino variazioni della
categoria, della classe o della tipologia dei rifiuti autorizzati.
