
Il DIWASS è operativo dal 21 maggio per le spedizioni con notifica. Per la procedura leggera l’obbligo digitale slitta al 1° gennaio 2027.
Il fatto
Dal 21 maggio 2026 si applica il Regolamento (UE) 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti, che ha abrogato il Regolamento (CE) n. 1013/2006 e ha introdotto il DIWASS, il sistema digitale europeo per la gestione e lo scambio della documentazione relativa alle spedizioni, gestito dalla Commissione.Ma per una parte dei flussi la digitalizzazione non è ancora obbligatoria. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha confermato che, per le spedizioni di rifiuti appartenenti alla cosiddetta lista verde, soggette agli obblighi generali di informazione dell’art. 18 del Regolamento, l’obbligo di utilizzare il DIWASS per la gestione e lo scambio del documento di accompagnamento previsto dall’allegato VII è stato procrastinato al 1° gennaio 2027.
Le due velocità
La distinzione da tenere a mente è netta. Per le spedizioni soggette a procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, che riguardano in particolare i rifiuti pericolosi, il DIWASS è operativo dal 21 maggio 2026 ed è il canale da utilizzare: autorità competenti e operatori economici devono presentare e gestire la documentazione attraverso la piattaforma.Per le spedizioni in lista verde, invece, nel periodo compreso tra il 21 maggio e il 31 dicembre 2026 si continua con le procedure già in uso: il documento di cui all’allegato VII rimane in formato cartaceo oppure, in caso di sistemi elettronici nazionali già esistenti, questi possono continuare a essere impiegati senza obbligo di integrazione con il DIWASS.
Perché la Commissione ha rinviato
La decisione è maturata nella riunione del Gruppo Esperti sulle spedizioni di rifiuti del 27 marzo 2026 e riconosce le difficoltà hardware e software incontrate da molti Stati membri nell’integrazione immediata con la piattaforma europea.L’obiettivo dichiarato è scongiurare il rischio di un blocco logistico nelle esportazioni di materie prime seconde. In Italia il chiarimento è arrivato con nota del MASE del 15 aprile 2026, trasmessa alle autorità nazionali competenti di spedizione per allineare le modalità di gestione dei flussi.
Cosa non è stato rinviato
Questo è il punto su cui si concentrano gli equivoci. Il DIWASS non è rinviato nel suo complesso: resta il perno della digitalizzazione prevista dal nuovo regolamento. È rinviata soltanto, per questa fase iniziale, l’obbligatorietà generalizzata del suo utilizzo per lo scambio dei documenti di allegato VII.Soprattutto: l’allegato VII continua a essere obbligatorio, e dal 21 maggio 2026 deve essere compilato utilizzando il nuovo modello previsto dal Regolamento 2024/1157. Il 2026 è un periodo di adattamento, non di sospensione degli obblighi. Gli operatori possono comunque utilizzare il DIWASS su base volontaria.
Che cos’è l’allegato VII
È il documento informativo che deve accompagnare alcune spedizioni di rifiuti destinati al recupero, in particolare quelli in lista verde, per i quali non si applica la procedura completa di notifica e autorizzazione preventiva.Serve a tracciare i soggetti coinvolti, il rifiuto spedito, la quantità, l’impianto di destinazione e l’operazione di recupero. È una procedura informativa più leggera rispetto alla notifica, ma non per questo facoltativa: la sua assenza o incompletezza rende la spedizione irregolare.
I contratti vanno adeguati
Un adempimento che passa spesso inosservato riguarda la contrattualistica. I contratti per le spedizioni transfrontaliere, sia quelle con notifica sia quelle accompagnate dall’allegato VII, devono essere adeguati al Regolamento 2024/1157.Il nuovo testo ha ridefinito responsabilità, obblighi di ripresa in caso di spedizione che non possa essere completata e garanzie finanziarie. Un contratto redatto sotto il regolamento del 2006 può non coprire le ipotesi previste dal nuovo, con conseguenze che emergono proprio quando la spedizione si blocca.
Il profilo sanzionatorio nazionale
Sul piano interno la spedizione illegale di rifiuti è disciplinata dall’art. 259 del D.Lgs. 152/2006, riscritto dalla riforma del 2025, che punisce chi effettua una spedizione in violazione della normativa europea. Alla condanna consegue la confisca del mezzo di trasporto.Per i delitti più gravi in materia di rifiuti non è più applicabile la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Chi gestisce rifiuti senza titolo risponde inoltre ai sensi dell’art. 256, comma 1, con la reclusione da uno a cinque anni se i rifiuti sono pericolosi.
Cosa fare nei prossimi tre mesi
Il rinvio non elimina l’obbligo, ne posticipa l’entrata in vigore: il periodo transitorio va usato per arrivare pronti. Tre indicazioni concrete.Registrare l’operatore sulla piattaforma e prendere confidenza con il flusso, anche gestendo volontariamente qualche allegato VII in digitale. Verificare che il modello di allegato VII in uso sia quello nuovo e non quello del vecchio regolamento. E far rivedere i contratti di spedizione alla luce del Regolamento 2024/1157. Per gli operatori più strutturati la vera leva non è la deroga, ma la capacità di organizzare fin da ora processi coerenti con il modello che entrerà a regime dal 2027.
