Il fatto
Una discarica abusiva dietro a un’azienda edile dell’hinterland udinese, dove privati e imprese scaricavano rifiuti anche speciali anziché smaltirli secondo normativa. La notizia è del 18 settembre 2026.
I carabinieri forestali del Nucleo operativo per l’attività di vigilanza ambientale hanno denunciato cinque imprenditori, titolari di imprese edili, per reati ambientali, trattamento illecito di rifiuti e violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Secondo gli accertamenti, mobili, plastica e residui di potatura venivano accumulati e poi bruciati nell’area dell’impresa, anche durante la notte; in un’altra parte dello stesso terreno finivano invece ingenti quantità di rifiuti portati da privati e altre imprese, in parte recuperati e riutilizzati come materia prima senza le necessarie autorizzazioni e certificazioni. È stato sequestrato il mezzo utilizzato per la gestione dei rifiuti.
Il metodo: mesi di indagine e appostamenti
Le indagini sono durate diversi mesi e hanno messo in campo anche appostamenti, che hanno permesso di cristallizzare gli illeciti, come i fuochi che di notte si levavano dietro la sede dell’impresa edile.
È un dato che vale la pena sottolineare: un rogo notturno in un’area privata recintata è quasi impossibile da accertare con il controllo ordinario. Serve osservazione prolungata, ed è la ragione per cui questo tipo di illecito resta a lungo invisibile prima di emergere tutto insieme.
Il divieto: cosa dice l’articolo 192
L’art. 192, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 vieta l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo. Ma un’area organizzata per ricevere sistematicamente i rifiuti di terzi non configura un abbandono: è gestione.
La Cassazione distingue in base alla non occasionalità della condotta e alla volontà dell’agente: dismissiva nell’abbandono, gestoria nel deposito incontrollato e nella discarica. Qui l’organizzazione è evidente, e la qualificazione si sposta verso le fattispecie più gravi.
Il recupero senza autorizzazione
Il secondo profilo è tecnicamente il più interessante. Riutilizzare materiali come materia prima non è vietato in sé: è vietato farlo senza aver completato il percorso di cessazione della qualifica di rifiuto previsto dall’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.
Quel percorso richiede che il rifiuto sia stato sottoposto a un’operazione di recupero autorizzata, che rispetti criteri specifici e che esistano le certificazioni a dimostrarlo. In assenza, il materiale resta rifiuto a tutti gli effetti, e chi lo impiega come materia prima gestisce rifiuti abusivamente.
Cittadini privati: siamo nel penale
Il dettaglio che riguarda più da vicino i lettori è un altro: sono stati segnalati alla Procura anche i privati e le imprese che scaricavano gli inerti.
Chi conferisce i propri rifiuti a un soggetto privo di titolo non è estraneo. L’art. 188 pone in capo al produttore la responsabilità della corretta destinazione, e la Cassazione ha chiarito che il produttore non può accontentarsi di verifiche superficiali sulla regolarità del destinatario. Per l’abbandono diretto si applica invece l’art. 255, comma 1, con l’ammenda da 1.500 a 18.000 euro, oblabile ex art. 162 c.p.
Imprese ed enti: si arriva alla reclusione
Per i titolari di imprese l’art. 255, comma 1.1 prevede l’arresto da sei mesi a due anni o l’ammenda da 3.000 a 27.000 euro. La realizzazione o gestione di discarica abusiva è oggi un delitto: l’art. 256, comma 3 prevede la reclusione da uno a cinque anni, elevata da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi per i rifiuti pericolosi.
Sulla combustione, l’art. 256-bis, comma 1 punisce con la reclusione da due a cinque anni chi appicca il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata, con pena da tre a sei anni per i pericolosi. L’art. 259-bis aggiunge un aumento di un terzo quando il fatto è commesso nell’ambito di un’impresa o di un’attività organizzata.
Il profilo sicurezza sul lavoro
Le violazioni in materia di salute e sicurezza contestate accanto ai reati ambientali non sono un accessorio. Viaggiano su un binario autonomo, con sanzioni proprie e possibili provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale.
È un abbinamento sempre più frequente nei controlli, perché chi non regolarizza la gestione dei rifiuti tende a non regolarizzare neppure le condizioni di lavoro. Per l’impresa significa che una singola indagine può produrre contestazioni su fronti completamente diversi.
Il conto più salato: rimozione e ripristino
L’obbligo di rimozione e ripristino grava sul responsabile ai sensi dell’art. 192, comma 3, con ordinanza del sindaco. Su un’area che ha ricevuto conferimenti da più soggetti per mesi, la caratterizzazione è complessa proprio perché i materiali sono eterogenei.
Ai residui si aggiungono le ceneri della combustione, che cambiano codice EER e vanno analizzate prima dello smaltimento. L’inottemperanza all’ordinanza è punita con l’arresto fino a un anno (art. 255, comma 3).
Cosa rischi davvero — cinque punti
- Discarica abusiva: delitto con reclusione da uno a cinque anni (art. 256, comma 3).
- Bruciare rifiuti: delitto con reclusione da due a cinque anni, senza oblazione.
- Riutilizzare materiali come materia prima senza End of Waste è gestione abusiva.
- Segnalati anche i conferenti: chi affida rifiuti a un soggetto senza titolo risponde ex art. 188.
- Aumento di pena di un terzo se il fatto avviene nell’ambito di un’impresa (art. 259-bis).
Dott. Ing. Leonardo Di Cunzolo
