Il fatto
Il 16 settembre 2026 l’Albo nazionale gestori ambientali ha pubblicato due distinti provvedimenti: la Circolare n. 9, dedicata all’iscrizione all’Albo delle macchine operatrici, e la Deliberazione n. 6, che definisce i criteri e i requisiti per l’iscrizione in categoria 1 ai fini della gestione dei centri di raccolta.
La deliberazione è in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Albo, avvenuta il 17 settembre, e allinea i requisiti all’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026, con particolare riferimento alla qualificazione e alla formazione del personale addetto. Abroga e sostituisce la deliberazione n. 2 del 20 luglio 2009 e la n. 7 del 21 novembre 2018 che l’aveva modificata.
La formazione, in numeri
È la parte che incide di più sull’organizzazione quotidiana. L’Allegato 2 prevede una formazione iniziale di almeno 12 ore effettive e corsi di aggiornamento di almeno 6 ore, entrambi validi con una frequenza pari ad almeno il 75 per cento delle ore previste. L’aggiornamento deve essere effettuato con periodicità quinquennale.
I contenuti riguardano, tra l’altro, la normativa sui rifiuti e sull’Albo, la gestione dei centri di raccolta, la sicurezza sul lavoro, il RENTRI e gli adempimenti documentali, oltre alle modalità operative relative a RAEE, batterie e altre tipologie di rifiuti. Non è quindi un corso generico di sicurezza: è formazione specialistica sul ciclo dei rifiuti.
Cosa deve fare chi è già iscritto
Il regime transitorio è chiaro ma ha una scadenza. Le iscrizioni in categoria 1, sottocategoria gestione centri di raccolta, già effettuate alla data di entrata in vigore della deliberazione restano valide ed efficaci fino alla loro scadenza, e le domande di iscrizione o rinnovo già presentate continuano a essere esaminate secondo le disposizioni previgenti.
Le imprese già iscritte devono però aggiornare entro un anno dall’entrata in vigore la formazione degli addetti impiegati nei centri di raccolta secondo i contenuti del decreto del 26 marzo 2026. Quel corso è valido anche ai fini della dimostrazione della formazione di aggiornamento necessaria per il rinnovo dell’iscrizione: conviene quindi programmarlo con la scadenza del rinnovo in mente, non separatamente.
Le garanzie finanziarie
Un punto tecnico che evita spese inutili. L’iscrizione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria ai sensi dell’art. 17 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ma per i soli rifiuti urbani pericolosi.
I soggetti già iscritti all’Albo in categoria 1 non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie finanziarie, a condizione che l’attività di gestione dei centri di raccolta non comporti variazione dell’iscrizione. È una precisazione che riguarda molte aziende di igiene urbana già operative.
Il collegamento con il decreto sui centri di raccolta
La deliberazione non nasce isolata. Il D.M. 26 marzo 2026, n. 91 ha rinnovato integralmente la disciplina dei centri di raccolta comunali, ampliando l’elenco delle tipologie conferibili dalle utenze domestiche, ed era già stato seguito dalla circolare dell’Albo n. 7 del 14 luglio 2026 sui codici EER ammessi nelle iscrizioni.
Il quadro che ne esce è coerente: più tipologie di rifiuti conferibili, quindi più competenze richieste a chi sta dietro il bancone del centro di raccolta. La formazione non è un adempimento formale ma la conseguenza dell’ampliamento delle responsabilità.
Cosa si rischia gestendo senza titolo
Chi gestisce un centro di raccolta senza la prescritta iscrizione opera in regime di gestione non autorizzata: si applica l’art. 256, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, con l’arresto da tre mesi a un anno o l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro per i rifiuti non pericolosi, e la reclusione da uno a cinque anni per i pericolosi.
Sul piano amministrativo il Comitato nazionale dell’Albo può disporre sospensione e cancellazione dell’iscrizione. Per un gestore che opera su affidamento comunale, la perdita dell’iscrizione significa l’impossibilità di proseguire il servizio.
Le macchine operatrici
La Circolare n. 9 dello stesso giorno fornisce chiarimenti a seguito dell’entrata in vigore del decreto direttoriale n. 98 del 3 marzo 2026 della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo ai requisiti costruttivi e funzionali delle macchine operatrici impiegate, tra l’altro, nella raccolta dei rifiuti.
È un fronte spesso trascurato: un mezzo non conforme ai requisiti costruttivi non è iscrivibile, e un’iscrizione basata su dati non corrispondenti espone al rischio di revoca. Vale la pena verificare la documentazione dei mezzi prima del prossimo rinnovo.
Cosa fare adesso
Tre verifiche concrete per chi gestisce un centro di raccolta. Censire gli addetti effettivamente impiegati e la loro formazione pregressa, per capire quanti corsi servono entro settembre 2027. Verificare la scadenza dell’iscrizione, per far coincidere l’aggiornamento con il rinnovo ed evitare di pagare due volte.
E controllare che i codici EER riportati nel provvedimento di iscrizione coprano effettivamente tutte le tipologie che il centro riceve dopo l’ampliamento del D.M. 91/2026. È il controllo più semplice, e quello la cui omissione produce le conseguenze peggiori.
Cosa rischi davvero — cinque punti
- Deliberazione n. 6 del 16 settembre 2026, in vigore dal 17: nuovi requisiti per la categoria 1.
- Formazione iniziale di almeno 12 ore, aggiornamento di almeno 6 ore ogni cinque anni.
- Frequenza minima del 75% delle ore previste per la validità del corso.
- Le imprese già iscritte hanno un anno per aggiornare la formazione degli addetti.
- Gestire un centro di raccolta senza iscrizione è gestione non autorizzata (art. 256).
Dott. Ing. Leonardo Di Cunzolo
