Il fatto
Un’area recentemente interessata da un intervento di bonifica è tornata al centro dell’attenzione dei Carabinieri Forestali per un episodio di abbandono e sversamento illecito di rifiuti. A Casaluce, in provincia di Caserta, in località Piro, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise hanno ricostruito le modalità con cui sarebbero stati depositati sul terreno diversi materiali derivanti da attività di verniciatura. La notizia è dell’11 settembre 2026.Al termine degli accertamenti due coniugi sono stati denunciati in stato di libertà, ritenuti gravemente indiziati di violazioni della normativa ambientale in materia di abbandono e gestione illecita di rifiuti, con particolare riferimento ai materiali derivanti da lavori di verniciatura, compresi quelli pericolosi. I militari hanno inoltre proceduto al sequestro dell’autovettura ritenuta utilizzata per il trasporto dei rifiuti.
Il divieto: cosa dice l’articolo 192
L’art. 192, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 vieta l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, oltre alla loro immissione nelle acque superficiali e sotterranee.Il fatto che l’area fosse stata appena bonificata non è una circostanza neutra: la bonifica è un intervento che ripristina le condizioni ambientali di un sito, e vanificarla significa azzerare una spesa pubblica già sostenuta. È un elemento che pesa nella valutazione della gravità del fatto.
Perché i rifiuti da verniciatura sono delicati
I materiali derivanti da attività di verniciatura comprendono tipicamente residui di pitture e vernici, solventi esausti, imballaggi contaminati, stracci e filtri. Diverse di queste voci sono classificate come rifiuti pericolosi in ragione dei contaminanti presenti.È il contaminante a determinare la classificazione, non il contenitore: un barattolo vuoto che ha contenuto vernice a base solvente resta un imballaggio contenente residui di sostanze pericolose. Attribuire a queste voci un codice EER generico da non pericoloso è l’errore che trasforma una contravvenzione oblabile in un delitto.
Cittadini privati: siamo nel penale
Per l’abbandono di rifiuti non pericolosi si applica l’art. 255, comma 1, con l’ammenda da 1.500 a 18.000 euro, oblabile ai sensi dell’art. 162 c.p.Per i pericolosi la cornice cambia radicalmente: l’art. 255-ter punisce l’abbandono, il deposito incontrollato o l’immissione in acque di rifiuti pericolosi con la reclusione da uno a cinque anni. Non è contravvenzione ma delitto, e l’oblazione non opera.
Il trasporto è un reato autonomo
Il sequestro dell’autovettura segnala la seconda contestazione. Trasportare rifiuti prodotti da attività professionali senza iscrizione all’Albo integra la gestione non autorizzata dell’art. 256, comma 1: contravvenzione oblabile per i non pericolosi, con arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro; delitto con reclusione da uno a cinque anni per i pericolosi.Alla condanna o al patteggiamento consegue la confisca del mezzo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Per le violazioni dell’art. 256 commesse con veicolo si applica inoltre la sospensione della patente da tre a nove mesi.
Il limite del privato che smaltisce da sé
Vale la pena chiarirlo, perché l’equivoco è diffuso. Il cittadino può conferire i propri rifiuti domestici al centro di raccolta comunale, nei limiti fissati dal regolamento locale e dal D.M. 26 marzo 2026, n. 91 sulla disciplina dei centri di raccolta.Non può invece trasportare per conto proprio scarti prodotti da un’attività professionale, né quantitativi che eccedano l’uso domestico, senza iscriversi all’Albo. È la linea che separa il conferimento lecito dal reato, e passa dal titolo abilitativo, non dalla buona fede.
Il conto più salato: rimozione e ripristino
Alla perdita del veicolo si somma l’obbligo di rimozione e ripristino ex art. 192, comma 3, con ordinanza del sindaco. Per i rifiuti da verniciatura la rimozione richiede caratterizzazione analitica, trasportatori iscritti nelle categorie abilitate dell’Albo e conferimento a impianti autorizzati per quei codici.Se i solventi si sono dispersi nel terreno si aggiungono le indagini sulle matrici ambientali, e in caso di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione la procedura di bonifica del Titolo V, Parte Quarta. L’inottemperanza all’ordinanza è punita con l’arresto fino a un anno (art. 255, comma 3).
Come si viene scoperti
I militari non hanno colto i responsabili sul fatto: hanno ricostruito le modalità dell’abbandono a posteriori. È il modello di accertamento più frequente sulle aree bonificate, dove il presidio è programmato proprio perché il rischio di reiterazione è alto.Il dato che resta è un altro: un intervento di bonifica appena completato non protegge il sito. Senza controllo continuo, l’area torna nelle stesse condizioni nel giro di settimane, e la spesa pubblica va ripetuta.
