Errata corrige Circolare n. 4/2026 “Chiarimenti in merito all’iscrizione in categoria 9”

m_amte.MASE.ALBO_NGA Registro Circolari.R.0000006.08-07-2026

Ministero dell’Ambiente
e della Sicurezza Energetica

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

IL COMITATO NAZIONALE

ALLE SEZIONI REGIONALI E
PROVINCIALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA

OGGETTO: errata corrige Circolare n. 4/2026 “Chiarimenti in merito all’iscrizione in categoria 9”

Con riferimento alla Circolare n. 4 del 2 luglio 2026, nella parte relativa alle attività non soggette all’obbligo di iscrizione nella categoria 9, nello specifico per ciò che attiene all’attività di analisi di rischio sanitario e ambientale, il riferimento normativo “di cui all’articolo 240, comma 1, lettera r), D. Lgs. 152/2006” è sostituito dal seguente: “di cui all’articolo 240, comma 1, lettera s), D. Lgs. 152/2006”.

Pertanto, si riporta di seguito il testo della predetta Circolare opportunamente corretto.

Sono stati richiesti chiarimenti riguardanti le attività soggette all’obbligo di iscrizione nella categoria 9 (bonifica dei siti) e che, di conseguenza, concorrono a determinare le classi d’iscrizione della stessa categoria basate sugli importi dei lavori di bonifica cantierabili.

Considerato quanto disciplinato dal Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soggette all’obbligo di iscrizione nella categoria 9 le imprese che svolgono le seguenti attività:

  • messa in sicurezza d’emergenza definita dall’articolo 240, comma 1, lettera m), D. Lgs. 152/2006;
  • messa in sicurezza operativa definita dall’articolo 240, comma 1, lettera n), D. Lgs. 152/2006;
  • messa in sicurezza permanente definita dall’articolo 240, comma 1, lettera o), D. Lgs. 152/2006;
  • bonifica definita dall’articolo 240, comma 1, lettera p), D. Lgs. 152/2006;
  • ripristino e ripristino ambientale definito dall’articolo 240, comma 1, lettera q), D. Lgs. 152/2006.

Non sono, invece, soggette all’obbligo di iscrizione nella categoria 9 le imprese che svolgono le seguenti attività:

  • indagini preliminari di cui all’articolo 242, comma 2, D. Lgs. 152/2006;
  • attività di progettazione della caratterizzazione e di esecuzione della stessa (come specificato dalla Circolare Prot. n. 614/ALBO/PRES del 30 maggio 2006);
  • misure di prevenzione di cui all’articolo 242, comma 1, D. Lgs. 152/2006, incluse le procedure di cui all’articolo 242-bis e gli interventi di cui all’articolo 242-ter del medesimo decreto legislativo, che il responsabile dell’inquinamento deve attuare nelle successive 24 ore dal verificarsi di un evento potenzialmente contaminante, per come definite dall’articolo 240, comma 1, lettera i), D. Lgs. 152/2006;
  • analisi di rischio sanitario e ambientale di cui all’articolo 240, comma 1, lettera s), D. Lgs. 152/2006;
  • tutte le attività di progettazione degli interventi di messa in sicurezza/bonifica.

Si precisa, inoltre, che ai fini dell’individuazione degli importi di bonifica cantierabili, si debba fare riferimento all’intervento, o alla sua quota parte, approvato dall’autorità competente, purché finanziariamente coperta ed immediatamente eseguibile dal punto di vista tecnico-amministrativo.

Ne consegue, pertanto, che debbano essere computate ai fini della definizione di tali importi tutte le operazioni ivi incluse, sia dirette (bonifica, messa in sicurezza, ripristino) che indirette (ad esempio: opere provvisionali, oneri per la sicurezza, attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti).

Sono stati inoltre richiesti chiarimenti su come determinare l’importo dei valori cantierabili rispetto alla classe d’iscrizione, a tal proposito si precisa che il limite dell’importo della classe rappresenta l’ammontare economico massimo degli interventi che l’impresa può avere in esecuzione contemporaneamente ed effettivamente, sia che si riferisca ad un singolo progetto sia alla somma di più progetti distinti.

Quanto previsto dalla presente Circolare costituisce atto di indirizzo per la verifica dei presupposti di iscrizione all’Albo nella categoria 9 e per la corretta attribuzione della relativa classe dimensionale.

La circolare n. 4 del 2 luglio 2026 è abrogata.

IL SEGRETARIO
Cecilia Gigli
IL PRESIDENTE
Ing. Daniele Gizzi

Firmato digitalmente da:

Gigli Cecilia

Firmato il 08/07/2026 17:21

Seriale Certificato: 5031452

Valido dal 31/10/2025 al 31/10/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Nome: Gizzi Daniele

Emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature

Data: 08/07/2026

Dott.Ing. Leonardo Di Cunzolo

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