Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Deliberazione n. 5 del 22 luglio 2026
Modelli di provvedimento d’iscrizione e diniego dell’iscrizione nella categoria 2-quater (liberi professionisti iscritti in albi professionali che, nell’ambito delle attività manutentive svolte, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti)
IL COMITATO NAZIONALE
DELL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l’articolo 212;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120;
Vista la legge 20 aprile 2026, n. 50, di conversione del decreto legge PNRR 19 febbraio 2026, n. 19, con la quale, all’articolo 212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è stato previsto che “[…] Possono iscriversi all’Albo, oltre agli enti e alle imprese, i liberi professionisti iscritti in albi professionali che, per l’esercizio delle attività manutentive espressamente previste nei rispettivi ordinamenti professionali, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti limitatamente alle attività manutentive connesse all’esercizio della professione e nel rispetto delle categorie e delle classi previste per tali operazioni. […]”;
Visto l’articolo 5, comma 1, lett. b) del decreto 3 giugno 2014, n. 120 che attribuisce al Comitato nazionale il potere di stabilire i criteri per l’iscrizione e per le variazioni dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali validi per tutte le Sezioni regionali e provinciali;
Visto l’articolo 9, comma 6 del decreto 3 giugno 2014, n. 120 che attribuisce al Comitato nazionale il potere di individuare specifiche e singole attività rientranti nell’ambito delle categorie d’iscrizione normandole in sottocategorie;
Vista la delibera del Comitato nazionale n. 4 del 22 luglio 2026 che ha istituito la categoria 2-quater e i relativi criteri e requisiti d’iscrizione;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dei modelli di provvedimento relativi all’iscrizione e al diniego d’iscrizione nella categoria 2-quater (liberi professionisti iscritti in albi professionali che, nell’ambito delle attività manutentive svolte, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti);
DELIBERA
Articolo 1
(Modelli di provvedimento)
- Il modello di provvedimento di iscrizione nella categoria 2-quater è approvato secondo il modello contenuto nell’Allegato “A”.
- Il modello di provvedimento di diniego dell’iscrizione nella categoria 2-quater è approvato secondo il modello contenuto nell’Allegato “B”.
Articolo 2
(entrata in vigore)
La presente deliberazione entra in vigore il 15 ottobre 2026 e viene pubblicata sul sito web istituzionale dell’Albo nazionale gestori ambientali www.albonazionalegestoriambientali.it.
Cecilia Gigli
Ing. Daniele Gizzi
Allegato “A”
Schema di provvedimento di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’art. 2 della delibera n. 4 del 22 luglio 2026
Il Presidente della Sezione regionale/provinciale dell’Albo nazionale gestori ambientali
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l’articolo 212, comma 5 il quale prevede che: “[…] Possono iscriversi all’Albo, oltre agli enti e alle imprese, i liberi professionisti iscritti in albi professionali che, per l’esercizio delle attività manutentive espressamente previste nei rispettivi ordinamenti professionali, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti limitatamente alle attività manutentive connesse all’esercizio della professione e nel rispetto delle categorie e delle classi previste per tali operazioni. […]”;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120 e, in particolare, l’art. 6, comma 1 lett. a);
Vista la delibera del Comitato nazionale n. 4 del 22 luglio 2026 che ha istituito la categoria 2-quater (liberi professionisti iscritti in albi professionali che, nell’ambito delle attività manutentive svolte, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti) e i relativi criteri e requisiti d’iscrizione, e in particolare l’art. 2, comma 1;
Vista la domanda di iscrizione presentata in data registrata al numero di protocollo ;
Vista la deliberazione della Sezione regionale/provinciale del in data con la quale è stata accolta la domanda d’iscrizione all’Albo nella categoria 2-quater del libero professionista ;
DISPONE
Art. 1
(iscrizione)
Il libero professionista
Nome e Cognome:
Nato a , il
Residente a:
Indirizzo:
CAP:
C.F.:
P.IVA:
iscritto all’ordine professionale
è iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 2-quater
Inizio validità:
Fine validità:
Attività svolta dal libero professionista di cui all’art. 2, comma 2, lett. c) della delibera n. 4 del 22 luglio 2026:
Tipologie di rifiuti:
| Codice rifiuto (EER) | Descrizione |
|---|---|
Veicoli utilizzabili:
| Marca | Tipo | Targa |
|---|---|---|
Art. 2
(prescrizioni)
Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall’impresa dall’area riservata del portale dell’Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L’iscritto è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:
- L’attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
- L’idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- I rifiuti oggetto del trasporto ed aventi i codici EER di cui al predetto elenco devono derivare esclusivamente dall’attività manutentiva svolta dal libero professionista;
- Il produttore deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e qualora il destinatario non ricevesse il rifiuto, il produttore è tenuto ad individuare altro idoneo impianto di destino ovvero riportarlo al luogo di produzione;
- I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi;
- Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l’efficacia dell’iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19 e 20 del D.M. 120/2014.
Art. 3
(ricorso)
- Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, ricorso al Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali o, in alternativa, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, al competente Tribunale Amministrativo Regionale oppure, entro il termine di centoventi giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Luogo, data
Allegato “B”
Schema di provvedimento di diniego all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’art. 2 della delibera n. 4 del 22 luglio 2026
Il Presidente della Sezione regionale/provinciale dell’Albo nazionale gestori ambientali
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l’articolo 212, comma 5 il quale prevede che: “[…] Possono iscriversi all’Albo, oltre agli enti e alle imprese, i liberi professionisti iscritti in albi professionali che, per l’esercizio delle attività manutentive espressamente previste nei rispettivi ordinamenti professionali, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti limitatamente alle attività manutentive connesse all’esercizio della professione e nel rispetto delle categorie e delle classi previste per tali operazioni. […]”;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120 e, in particolare, l’art. 6, comma 1 lett. a);
Vista la delibera del Comitato nazionale n. 4 del 22 luglio 2026 che ha istituito la categoria 2-quater (liberi professionisti iscritti in albi professionali che, nell’ambito delle attività manutentive svolte, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti) e i relativi criteri e requisiti d’iscrizione, e in particolare l’art. 2, comma 1;
Vista la domanda di iscrizione presentata in data registrata al numero di protocollo ;
Vista la deliberazione della Sezione regionale/provinciale del in data con la quale è stata rigettata la domanda d’iscrizione all’Albo nella categoria 2-quater del libero professionista in quanto ;
DISPONE
Art. 1
(rigetto)
- La domanda di iscrizione all’Albo presentata dal libero professionista è rigettata per i motivi indicati in premessa.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, ricorso al Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali o, in alternativa, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, al competente Tribunale Amministrativo Regionale oppure, entro il termine di centoventi giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Luogo, data
Dott.Ing. Leonardo Di Cunzolo
