IL COMITATO NAZIONALE
DELL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l’articolo 212;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120;
Vista la legge 20 aprile 2026, n. 50, di conversione del decreto legge PNRR 19 febbraio 2026, n. 19, con
la quale, all’articolo 212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è stato previsto che “[…]
Possono iscriversi all’Albo, oltre agli enti e alle imprese, i liberi professionisti iscritti in albi professionali che, per l’esercizio
delle attività manutentive espressamente previste nei rispettivi ordinamenti professionali, producono rifiuti non pericolosi e
necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti limitatamente alle attività
manutentive connesse all’esercizio della professione e nel rispetto delle categorie e delle classi previste per tali operazioni.
[…]”;
Visto l’articolo 5, comma 1, lett. b) del decreto 3 giugno 2014, n. 120 che attribuisce al Comitato nazionale
il potere di stabilire i criteri per l’iscrizione e per le variazioni dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori
ambientali validi per tutte le Sezioni regionali e provinciali;
Visto l’articolo 9, comma 6 del decreto 3 giugno 2014, n. 120 che attribuisce al Comitato nazionale il
potere di individuare specifiche e singole attività rientranti nell’ambito delle categorie d’iscrizione
normandole in sottocategorie;
Ritenuto, ai sensi delle suddette disposizioni, di emanare le necessarie direttive volte all’applicazione
uniforme su tutto il territorio nazionale delle disposizioni di cui al novellato art. 212, comma 5 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
DELIBERA
Articolo 1
(requisiti d’iscrizione)
1.È istituita la categoria 2-quater rubricata “liberi professionisti iscritti in albi professionali che,
nell’ambito delle attività manutentive svolte, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare
operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti non pericolosi da essi prodotti”.
2.È ammessa l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali dei liberi professionisti di cui al comma 1
che effettuano esclusivamente attività manutentive previste nei rispettivi ordinamenti professionali.
3.I liberi professionisti che intendono iscriversi ai sensi del comma 1 debbono:
a) essere iscritti in un albo professionale il cui ordinamento preveda lo svolgimento di attività manutentive
connesse all’esercizio della professione;
b) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e i) del Decreto 3 giugno
2014, n. 120;
c) dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di uno o più
veicoli utilizzati per il trasporto.
Articolo 2
(procedimento di iscrizione)
- Il libero professionista che intende iscriversi ai sensi dell’articolo 1 presenta domanda di iscrizione
all’Albo alla sezione regionale o provinciale nel territorio di competenza ove risulta residente al
momento di presentazione della domanda. - Il libero professionista, al momento dell’iscrizione, provvede ad attestare:
a) i propri dati anagrafici;
b) l’iscrizione attiva (in quanto non sospesa) all’albo professionale di appartenenza;
c) lo svolgimento delle attività manutentive espressamente previste nell’ordinamento dell’albo
professionale di appartenenza;
d) le tipologie di rifiuti non pericolosi che intende raccogliere e trasportare in relazione all’attività di
manutenzione svolta;
e) gli estremi identificativi e l’idoneità dei veicoli utilizzati, nonché la conformità degli stessi con la
disciplina in materia di autotrasporto di cose. - In fase di iscrizione è richiesta la trasmissione della seguente documentazione:
a) le carte di circolazione dei veicoli e, qualora i mezzi non siano di proprietà del libero professionista
istante, idoneo titolo di disponibilità degli stessi ai sensi della normativa sull’autotrasporto;
b) il pagamento del contributo annuo di euro 50,00 (cinquanta) e dei diritti di segreteria previsti. - La sezione regionale o provinciale procede a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti per l’esercizio dell’attività da parte dei liberi professionisti ai sensi della presente deliberazione.
Articolo 3
(limiti e condizioni)
- L’iscrizione dei liberi professionisti all’Albo nazionale gestori ambientali deve essere rinnovata ogni
cinque anni. - L’iscrizione ai sensi dell’articolo 1 non consente il trasporto di rifiuti pericolosi.
Articolo 4
(entrata in vigore)
- La presente deliberazione entra in vigore il 15 ottobre 2026 e viene pubblicata sul sito web istituzionale
dell’Albo nazionale gestori ambientali www.albonazionalegestoriambientali.it.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Cecilia Gig Ing. Daniele Gizzi
Dott.Ing. Leonardo Di Cunzolo
